Ingresso e soggiorno per vacanze lavoro, di cosa si tratta?

Le risposte alle domande più frequenti

L’art. 27, comma 1, del Testo Unico sull’Immigrazione (D.lgs. n. 286/98) elenca una serie di categorie specifiche di lavoratori che possono fare ingresso in Italia, e ottenere un permesso di soggiorno, in ogni momento dell’anno e al di fuori delle quote autorizzate dai decreti flussi (cd ingressi “fuori quota”). Tra queste categorie rientra anche l’ipotesi di ingresso per vacanze lavoro, cui possono beneficiare giovani stranieri che “ secondo le  norme  di  accordi  internazionali  in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attivita’  di  ricerca  o  un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita’ di giovani …” (art. 27, comma 1, lett. r).

Chi può richiedere un visto di ingresso per vacanze lavoro?

Il visto di ingresso per “vacanza-lavoro”, può essere rilasciato solo ai cittadini di quegli Stati con cui l’Italia ha stipulato uno specifico accordo bilaterale in tal senso. Attualmente sono in vigore accordi bilaterali con i seguenti stati: Australia, Nuova Zelanda, , Corea del Sud, Honk Kong e Canada (col quale il 1° novembre 2022 è entrato in vigore il Nuovo Accordo Mobilità Giovanile). Tali Accordi sono solitamente rivolti ai giovani di età compresa tra 18 e 30/35 anni, allo scopo di promuovere la reciproca conoscenza dei due Paesi attraverso un’esperienza di soggiorno di durata maggiore rispetto ai 90 giorni di validità del visto turistico. Per saperne di più visita il sito https://vistoperitalia.esteri.it/

Quale procedura occorre seguire per ottenere un visto di ingresso per vacanze lavoro?

Per quanto riguarda gli ingressi per vacanze- lavoro non è necessario richiedere il nulla osta al lavoro per ottenere il visto di ingresso, il quale può essere richiesto direttamente dallo straniero alla Rappresentanza diplomatico-consolare del proprio Paese. I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, sottoscritti dall’Italia e formalmente vigenti.

Come si ottiene il permesso di soggiorno per vacanze-lavoro?

La richiesta di permesso di soggiorno per vacanze lavoro deve essere fatta entro il termine di 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, direttamente presso la Questura in cui lo straniero intende soggiornare. I documenti da presentare alla questura sono:
-4 foto formato tessera con fondo chiaro;
-Marca da bollo da 16 euro;
-Ricevuta di versamento del bollettino postale di 30,46 euro più il contributo di 40 euro (durata permesso di un anno);
-Fotocopia Passaporto (solo le pagine con timbri e visti);
-Dichiarazione di ospitalità + fotocopia di un documento d’identità del dichiarante
-Comunicazione di ospitalità (cessione di fabbricato);
-Fotocopia Polizza assicurativa, valida sul territorio nazionale, contro il rischio di malattia e infortuni
Il permesso di soggiorno per vacanze lavoro ha la durata massima di un anno.

È possibile lavorare con un permesso di soggiorno rilasciato per vacanze lavoro?

Si, tali permessi di soggiorno abilitano al lavoro anche se alla scadenza non può essere convertito in altro permesso di soggiorno. Come chiarito dalla Circolare del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 14 luglio 2016 è stata prevista una semplificazione delle procedure per l’accesso al lavoro da parte dei titolari di permessi di soggiorno per vacanza-lavoro. In particolare, è stata superata la necessità del rilascio di un nulla-osta al lavoro per l’assunzione di cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno per vacanze lavoro. Per l’assunzione è quindi sufficiente la comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro, secondo le procedure ordinarie.

Per quanto è possibile lavorare con un permesso di soggiorno rilasciato per vacanze lavoro?

In linea generale l’art.40, comma 20 del DPR 394/99, prevede la possibilità per il cittadino straniero in possesso di un permesso di soggiorno per vacanze lavoro di lavorare per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi e per non più di 3 mesi con lo stesso datore di lavoro. Gli Accordi bilaterali posso tuttavia contenere una deroga a tale previsione. Così, ad esempio, l’Accordo con il Canada prevede la possibilità di lavorare per l’intero periodo di soggiorno autorizzato (12 mesi) anche con lo stesso datore di lavoro.

 È possibile convertire un permesso di soggiorno rilasciato per vacanze -lavoro?

No, Il permesso di soggiorno per vacanze-lavoro non può essere rinnovato e non può essere convertito, ma consente al suo titolare di svolgere attività lavorative senza limitazioni di settore d’impiego.

C’è una quota massima annuale di visti di ingresso per vacanze lavoro rilasciabili?

Si, sulla base di quanto previsto dagli accordi bilaterali stipulati, ogni anno vengono concessi una determinata quantità di visti per vacanze lavoro ai cittadini provenienti da paesi con cui l’Italia ha stipulato gli Accordi.

Il recente Accordo con il Canada prevede ulteriori ipotesi di ingresso oltre a quello per vacanze-lavoro?

Si, il nuovo Accordo entrato in vigore il 1° novembre 2022, ha sostituito il Memorandum d’Intesa tra Italia e Canada del 2006 in materia di “Vacanze Lavoro” e ne ah ampliato la portata, con l’estensione da parte italiana del permesso di lavoro a 12 mesi e l’introduzione di nuove categorie di partecipanti. Esso prevede, in particolare, le seguenti tre categorie:
a) “Vacanze-lavoro” per coloro che intendano viaggiare nel Paese ospitante e ottenere un lavoro temporaneo durante il soggiorno;
b) “Giovani lavoratori” dedicato a coloro che abbiano già ottenuto un contratto di lavoro nel Paese ospitante, a sostegno del proprio sviluppo professionale o attinente al proprio precedente settore di studi;
c) “Tirocinio internazionale” rivolto a studenti iscritti a un corso presso un istituto di studi di livello post secondario che abbiano ottenuto nel Paese ospitante un tirocinio attinente al proprio settore di studi, quale requisito del proprio curriculum accademico.

Per saperne di più

fonte https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/2922/Ingresso-e-soggiorno-per-vacanze-lavoro-di-cosa-si-tratta