La norma si applica a quelle richieste di asilo che vengono esaminate con la nuova procedura accelerata introdotta dal Decreto Cutro
Con un decreto attuativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre scorso, il Ministero dell’Interno, dando attuazione alla nuova norma dettata dall’art. 7 bis della legge 50/2023 (cd Decreto Cutro) ha fornito indicazione sull’importo e le modalità di prestazione della garanzia finanziaria prevista per lo straniero la cui domanda di asilo è analizzata con una procedura accelerata.
Le procedure accelerate consistono in un esame della domanda di protezione internazionale che si svolge in tempi più rapidi rispetto alla procedura c.d. “ordinaria”. L’art. 28-bis, comma 2, d.lgs n. 25/2008, come modificato dal decreto Cutro, prevede due ipotesi di procedura accelerata, che può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito: quella della domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli (lett. b), e quella della domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro (lett. b-bis).
La nuova norma ha disposto il trattenimento per quei richiedenti asilo, tra coloro che siano stati avviati a tale procedura, che non abbiano consegnato il “passaporto o altro documento equipollente” o non prestino “idonea garanzia finanziaria”. Il trattenimento avviene nei punti di crisi (hotspot) esistenti presso i maggiori luoghi di sbarco, nelle strutture analoghe ai punti di crisi che verranno individuate o nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR) che si trovino in prossimità della frontiera. I minori e tutte le altre persone con esigenze particolari, come da disposizioni vigenti, sono esonerati da ogni forma di procedura accelerata.Il trattenimento non può comunque protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera e la convalida del trattenimento comporta un periodo massimo di permanenza non prorogabile di quattro settimane.
La “garanzia finanziaria” prevista dal nuovo decreto del Ministero dell’Interno permette ai richiedenti asilo la cui domanda, per decisione della Commissione territoriale, è sottoposto a procedura accellerata, di pagare poco meno di 5.000 euro (4.978 euro) per evitare di attendere in stato di detenzione l’esame della propria domanda di asilo.
La cifra è stata calcolata stimando le spese di alloggio per un mese, le spese quotidiane e le spese per il volo di rimpatrio, in caso di esito negativo della richiesta.
I richiedenti asilo dovranno quindi dimostrare attraverso questo deposito di denaro di avere le disponibilità economiche per mantenersi nell’attesa e per, eventualmente, rientrare in patria in seguito.
La cifra dovrà essere versata “in unica soluzione” mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, è individuale, non può essere versata da terzi (ovvero da parenti o amici) e deve essere versata in tempi molto ristretti, ovvero prima che vengano completate le procedure di riconoscimento. Una volta presentata la “garanzia” nel momento in cui la persona si allontanasse «indebitamente», cioè facesse perdere le sue tracce, la cauzione verrebbe trattenuta.
Fonte https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/3409/Richiedenti-asilo-garanzia-finanziaria-per-non-essere-trattenuti-