“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonche’ per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalita’ del Ministero dell’interno”. Ecco le novità principali
È stato ieri in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore da oggi il DECRETO-LEGGE 5 ottobre 2023, n. 133, “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonche’ per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalita’ del Ministero dell’interno”. Di seguito, i contenuti principali, come illustrati nel comunicato di fine seduta del Consiglio dei Ministri che lo approvato:
“Il decreto – si legge nel comunicato di fine seduta – modifica la disciplina relativa alla procedura speciale di trattazione della richiesta di una domanda di protezione internazionale “reiterata” (cioè successiva rispetto ad una prima domanda di protezione già presentata e già rigettata definitivamente nel merito), nei casi in cui tale domanda sia ri-presentata dal richiedente nella fase di “concreta” esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l’allontanamento dal territorio nazionale (la cosiddetta “domanda sulla scaletta dell’aereo”). Con le nuove norme, si prevede espressamente che sia il Questore, sentito il Presidente della Commissione territoriale, l’autorità competente all’esame. La presentazione della richiesta non interromperà la procedura di allontanamento dal territorio nazionale, salvo che il questore rilevi nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione.
Nell’ambito del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, si modifica la disciplina dell’allontanamento ingiustificato del richiedente dalle strutture di accoglienza e si prevede, in caso di suo allontanamento volontario, la sospensione dell’esame della domanda e la possibilità di richiederne la riapertura, per una sola volta, entro 12 mesi. Inoltre, si riduce da 12 a 9 mesi la sospensione della possibilità di espulsione e si introduce una particolare disciplina nel caso in cui lo straniero non si presenti per la verifica dell’identità dichiarata e per la formalizzazione della domanda. In tal caso, il procedimento si considera estinto, sicché lo straniero, se rintracciato in territorio nazionale in un momento successivo al suo allontanamento volontario, non potrà chiedere la riapertura della procedura già avviata e sospesa, ma potrà comunque eventualmente ri-manifestare l’intenzione di richiedere la protezione internazionale.
Per i minori stranieri non accompagnati, si prevede che, dopo una prima accoglienza in strutture governative finalizzate a esigenze di soccorso e protezione immediata, siano accolti nella rete dei centri del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI). Tale sistema di accoglienza costituisce, pertanto, il dispositivo naturale di accoglienza per tale categoria di minori. Si prevede inoltre che, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l’accoglienza non possa essere assicurata dal Comune, essa è disposta dal Prefetto attraverso l’attivazione di strutture temporanee esclusivamente dedicate ai MSNA. In caso di momentanea indisponibilità di strutture temporanee, il prefetto potrà disporre il provvisorio inserimento del minore – che ad una prima analisi appaia di età superiore ai sedici anni – per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, in una specifica sezione dedicata nei centri e strutture diversi da quelli riservati ai minori.
Quanto alla disciplina dell’accertamento dell’età dei sedicenti minori stranieri non accompagnati, si stabilisce che, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati (a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera sulle coste sia nel territorio nazionale), l’autorità di pubblica sicurezza possa disporre lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all’individuazione dell’età, dando immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni, che ne autorizza l’esecuzione.
Si stabilisce l’accesso nelle strutture del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) a tutte le donne (non più solo a quelle in stato di gravidanza), in quanto considerate in ogni caso quali soggetti di particolare vulnerabilità. Si rende maggiormente chiara ed effettiva la procedura per l’espulsione dei cittadini extra-UE soggiornanti di lungo periodo in Italia, nei casi in cui sia destinatario di misure di sicurezza diverse dalla detenzione in carcere. Infine, si istituisce un contingente fino a 20 unità della Polizia di Stato da destinare alle ambasciate e ai consolati per potenziare le attività di controllo e verifica connesse con il rilascio dei visti di ingresso per l’Italia”.
Fonte: https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/3436/Richiedenti-asilo-minori-non-accompagnati-e-accoglienza-in-vigore-il-DL-1332023