Il Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs. n. 286/98, art. 23) prevede un canale di ingresso specifico, al di fuori delle quote del Decreto flussi, riservato ai lavoratori stranieri residenti nei paesi di origine che abbiano partecipato a programmi di formazione professionale e civico-linguistica approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS). Su requisiti e modalità per l’organizzazione di tali programmi vai alle faq dedicate.
Come assumere un lavoratore che ha frequentato un programma di formazione all’estero autorizzato dal Ministero del Lavoro?
Per assumere un lavoratore che ha frequentato all’estero un programma di formazione professionale e civico-linguistica autorizzato dal MLPS, il datore di lavoro può inviare in qualunque momento dell’anno una richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione, attraverso l’apposita piattaforma informatica disponibile sul Portale Servizi del Ministero dell’Interno all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm. Il nulla osta viene rilasciato al di fuori delle quote previste dal decreto flussi.
La richiesta di nulla osta va compilata utilizzando il modello LFE “Conversioni fuori quota e progetti speciali” (Qui una guida illustrata)
All’invio del modulo, il Portale Servizi, collegandosi con il sistema SILEN del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, verifica se il nominativo del lavoratore è presente negli elenchi dei programmi di formazione approvati. In caso di esito negativo, il sistema non consente l’invio della richiesta, ma il modulo compilato è conservato sul sistema in bozza per un eventuale, futuro invio.
La domanda di nulla osta al lavoro può essere inviata anche da un’ agenzia di somministrazione (v. circolare congiunta Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 agosto 2023).
Il datore di lavoro che vuole assumere un lavoratore formato all’estero deve produrre l’asseverazione?
Sì, anche per assumere un lavoratore formato all’estero è necessario produrre l’asseverazione, ovvero il documento attraverso il quale professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati…) o organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri.
Cosa succede dopo l’inoltro della domanda?
Gli ingressi dei formati all’estero, pur avvenendo al di fuori delle quote, seguono le procedure previste dall’art. 22 del D.lg. n. 286/98 (T.U.I.), ma non è necessario in questo caso procedere alla preventiva verifica di indisponibilità presso i Centri per l’Impiego di lavoratori presenti sul territorio nazionale.
Trascorsi 60 giorni dall’invio delle domande di nulla osta al lavoro senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inviato – in via telematica – alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine del lavoratore, che dovranno rilasciare il visto di ingresso entro trenta giorni dalla relativa domanda presentata dal cittadino straniero. Per i lavoratori formati all’estero è necessario che la domanda di visto venga presentata entro 6 mesi dal termine del corso. Una volta ottenuto il visto, il lavoratore potrà entrare in Italia.
Il datore di lavoro verrà avvisato dell’avvenuto rilascio del nulla osta mediante apposita comunicazione che riceverà all’indirizzo di posta elettronica indicato e potrà scaricare direttamente il nulla osta accedendo al Portale Servizi. L’eventuale accertamento successivo di elementi ostativi riscontrati dalla Questura e/o nell’ambito delle verifiche a campione condotte dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro comporterà la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.
Cosa occorre fare una volta entranti in Italia? È possibile da subito iniziare a lavorare?
Entro 8 giorni lavorativi all’ingresso in Italia, il lavoratore straniero deve chiedere allo Sportello Unico per l’Immigrazione un appuntamento per la firma del contratto di soggiorno (le modalità per richiedere l’appuntamento variano a seconda della Prefettura competente).
Al momento della convocazione, il lavoratore straniero e il datore sottoscrivono il contratto di soggiorno. Lo Sportello Unico, verificata la documentazione, consegna al lavoratore il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo di richiesta del permesso di soggiorno, che viene inviato alla Questura competente tramite l’inoltre di un apposito kit presso l’ufficio postale.
Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il nulla osta consente lo svolgimento dell’attività lavorativa. In ogni caso per la regolare assunzione del lavoratore è sempre richiesto il rispetto degli obblighi di comunicazione obbligatoria di assunzione agli enti competenti (Mod. UNILAV) da parte del datore di lavoro.
Al lavoratore sarà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.