I chiarimenti del Ministero dell’interno sui casi in cui la conversione continua ad essere possibile
Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, su parere dell’Avvocatura di Stato, ha diffuso, il 29 maggio scorso, una circolare interpretativa – la n. 0049449 – nella quale vengono chiarite le condizioni per convertire in lavoro i permessi di soggiorno rilasciati per protezione speciale.
Il permesso di soggiorno per protezione speciale consente di svolgere attività lavorativa, sia in forma subordinata che autonoma, ma a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 50/23, non può più essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. L’Avvocatura Generale, ha tuttavia chiarito che in alcuni casi, tale facoltà di conversione è ancora possibile. Si tratta dei casi in cui il permesso di soggiorno per protezione speciale:
– È stato rilasciato prima del 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore della modifica normativa);
– È in corso di validità;
– Ricorrono i requisiti di legge ai fini della conversione.
Tale possibilità vale per tutti i permessi di soggiorno rilasciati per protezione speciale, indipendentemente dalla procedura attraverso la quale sono stati rilasciati. Vale quindi sia per i permessi rilasciati ai sensi dell’art. 19 TUI (compresi quelli rilasciati per la tutela della vita privata e familiare), sia per quelli rilasciati su richiesta della Commissione Territoriale, ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008.
Sono infine convertibili anche i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati dopo il 5 maggio 2023 a seguito di un provvedimento del giudice che abbia dichiarato illegittimo il diniego della amministrazione di concedere la protezione speciale richiesta dal cittadino straniero prima del 5 maggio 2023.
link dell’articolo: https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/3830/Conversione-in-lavoro-del-permesso-di-soggiorno-per-protezione-speciale