Dal click day al permesso, l’iter del decreto flussi

Il lavoratore deve essere individuato all’estero dal datore

Alcuni lavoratori del Gruppo Megamark di Trani ment ANSA/FRANCO CAUTILLO

L’ingresso in Italia di lavoratori stranieri deve avvenire nell’ambito delle quote stabilite nei decreti flussi che periodicamente sono emanati dal presidente del Consiglio. La procedura è stata definita dalla legge Turco-Napolitano del 1998 e poi modificata dalla Bossi-Fini del 2002. In sostanza si vincola il rilascio del permesso di soggiorno al possesso di un contratto di lavoro che garantisca allo straniero di potersi procurare legalmente i mezzi di sostentamento per tutta la durata del suo soggiorno in Italia.    

   Gli stranieri, per lavorare in Italia, devono essere individuati all’estero da imprenditori o famiglie e fatti entrare nell’ambito delle quote d’ingresso annualmente stabilite con il decreto flussi e nei limiti previsti dal documento di programmazione triennale. Il provvedimento determina anche le quote per ciascuno dei Paesi di provenienza degli stranieri. Non è possibile assumere una persona straniera che si trova già in Italia senza un titolo di soggiorno. La richiesta di assunzione può essere presentata da un datore di lavoro solo dopo la pubblicazione del decreto decreto flussi.    

La procedura avviene in modo telematico attraverso la piattaforma del Viminale. Ecco i passaggi. E’ lo stesso decreto a stabilire il click day, la data a partire dalla quale è possibile presentare la domanda. Lo Sportello unico per l’immigrazione della prefettura competente per territorio esamina la domanda e può rilasciare il nulla-osta, il documento che autorizza il datore di lavoro ad assumere una persona straniera residente all’estero. Il datore riceve il nulla osta al lavoro e all’ingresso in Italia della persona che vuole assumere. Lo Sportello unico invia il documento anche alla rappresentanza diplomatica italiana competente del Paese di origine del lavoratore per il rilascio del visto. 

   Il nulla-osta ha una validità di 180 giorni. Una volta ottenuto il visto, il lavoratore straniero può entrare in Italia. Entro 8 giorni dall’ingresso deve andare nella prefettura competente insieme ai datori di lavoro per stipulare il contratto di soggiorno, chiedere il rilascio del permesso di soggiorno e cominciare a lavorare. Dopo aver compilato e inviato via posta alla questura competente la documentazione necessaria al rilascio del permesso, al lavoratore viene comunicato il successivo appuntamento per i rilievi fotodattiloscopici, in cui è rilasciata la ricevuta di richiesta del permesso, il “cedolino”, che consente di esercitare provvisoriamente tutti i diritti connessi al soggiorno regolare fino alla definizione della procedura.

   Successivamente, l’ufficio immigrazione procede a una nuova convocazione per il rilascio del permesso. Il documento dovrebbe essere consegnato entro 30 giorni dalla domanda ma le questure, in particolare quelle delle province più grandi, rileva l’ultimo rapporto di Ero Straniero, normalmente impiegano più tempo, fino anche a diversi mesi, durante i quali la persona straniera è in possesso del solo cedolino.    

   Il governo Meloni con il decreto 20 del 2023 ha promosso una programmazione triennale dei flussi: 136mila per il 2023, 151mila per il 2024 e 165mila per il 2025, suddivisi tra lavoratori subordinati non stagionali, autonomi e stagionali. Quest’anno ci sono stati 3 click day a seconda delle tipologie di domande presentate: il 18, il 21 ed il 25 marzo. Nei primi 5 minuti dei tre click day sono arrivate rispettivamente 49.734, 49.228 e 77.688 richieste.