Vittime di tratta o grave sfruttamento, quando si ha diritto al permesso di soggiorno?

Le risposte alla domande più frequenti


L’articolo 600 del codice penale prevede che “Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”.
Il reato di tratta di persone, a norma dell’art. 601 c.p., punisce “chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Quali forme di tutela sono previste dalla legge per le vittime di tratta o grave sfruttamento?
Per quanto riguarda la tutela delle vittime dei reati di tratta o grave sfruttamento, l’ordinamento nazionale sin dal 1998 ha introdotto nella disciplina dell’immigrazione l’istituto della “protezione sociale”, volto a consentire alle persone straniere vittime di situazioni di grave sfruttamento riconducibili a determinate fattispecie di reato, tra cui la tratta di persone, di ottenere uno speciale permesso di soggiorno e di accedere a specifici programmi di protezione e assistenza.

Una vittima di tratta irregolarmente presente in Italia, ha diritto ad un permesso di soggiorno?
Si, In favore degli stranieri vittime di “situazioni di i violenza o di grave sfruttamento” l‘art. 18 del D.lgs. n. 286/98 (TUI) prevede la possibilità che venga rilasciato alle vittime in condizioni di irregolarità uno speciale permesso di soggiorno denominato “casi speciali” della durata di sei mesi rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale.

Quali presupposti devono sussistere per ottenere il permesso?
Lo straniero vittima di violenza o grave sfruttamento otterrà il rilascio del permesso di soggiorno nel caso in cui la sua incolumità sia in pericolo per effetto del tentativo di sottrarsi al controllo di un’associazione criminale, o per effetto delle dichiarazioni rese nel procedimento penale contro i suoi sfruttatori. Prima di rilasciare il permesso di soggiorno, la Questura verifica inoltre che la vittima abbia aderito al programma di assistenza e di integrazione sociale concordato con il responsabile della struttura presso cui il programma dovrà essere realizzato.
I requisiti necessari per il rilascio del titolo di soggiorno sono quindi:
• una situazione di violenza o grave sfruttamento;
• la sussistenza del pericolo, che la norma richiede sia concreto, grave ed attuale
Con riferimento all’elemento del pericolo devono essere tenute in debita considerazione eventuali conseguenze dei rischi per l’incolumità personale ai quali potrebbero essere esposti nei paesi d’origine tanto gli stranieri interessati, a seguito di un eventuale rimpatrio, quanto i loro familiari.
La situazione di sfruttamento e di pericolo per la persona deve essere accertata:
– nell’ambito di un procedimento penale per uno o più delitti espressamente indicati dalla norma [ ossia il reato di cui all’art. 3 della L. 75/58 (favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione), i reati di cui all’art. 380 c.p.p. per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza – tra cui gli artt. 600, 601 e 602 c.p. nonché l’art. 603bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) nella fattispecie aggravata di cui al comma 2, ossia quando i fatti sono commessi con violenza o minaccia], oppure
nel corso degli interventi dei servizi a tutela delle vittime.
Inoltre, l’adesione dello straniero ad un programma di assistenza ed integrazione sociale, costituisce condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.

La vittima di tratta o grave sfruttamento può ottenere un permesso di soggiorno anche senza denunciare gli autori del reato?
Si, il permesso di soggiorno previsto dall’art. 18 D.Lgs. 286/98 può essere rilasciato non soltanto in seguito alla denuncia della vittima ma anche in quei casi in cui quest’ultima non possa o non voglia rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Si parla di “doppio binario” in quanto, in forza di quanto previsto dall’art. 18 D.L.gs 286/98 in combinato disposto con l’art. 27 del regolamento di attuazione del Testo Unico Immigrazione, il permesso di soggiorno può essere rilasciato tanto nel caso in cui sia stato avviato un procedimento penale relativamente ai fatti di violenza o grave sfruttamento, in seguito alla denuncia della vittima (c.d. percorso giudiziario), quanto nel caso in cui la persona non denunci ma aderisca ad un programma di assistenza e integrazione sociale, affidandosi ad un ente specificamente preposto all’assistenza delle vittime di grave sfruttamento, che può essere un ente locale o un associazione o organismo privato purché iscritto alla seconda sezione del registro delle associazioni, enti e che svolgono attività a favore degli immigrati (c.d. percorso sociale).

Quali sono le procedure per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall’articolo 18?
L’ordinamento prevede due distinti percorsi, alternativi tra loro, per il rilascio di tale permesso di soggiorno (c.d. doppio binario):
il percorso giudiziario: la vittima denuncia alle autorità i responsabili dei fatti di violenza e grave sfruttamento subìti. Il permesso di soggiorno viene rilasciato dalla Questura su proposta o previo parere favorevole del Procuratore della Repubblica a cui è stato assegnato il procedimento penale relativo ai fatti denunciati;
percorso sociale: la vittima non sporge denuncia nei confronti dei suoi sfruttatori, ma si affida ad un ente preposto all’assistenza delle vittime di tratta e aderisce al programma di assistenza e integrazione sociale. In questo caso, il permesso di soggiorno viene rilasciato dalla Questura su proposta dell’ente che ha preso in carico la vittima, senza la preventiva acquisizione del parere della Procura della Repubblica.
In entrambi i casi il Questore acquisisce il programma di assistenza e integrazione sociale, l’adesione al programma stesso e l’accettazione degli impegni ad esso connessi

Che cos’è il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale?
Il programma Unico di emersione è adottato nell’ambito del Piano nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani ed ha lo scopo di fornire:
– accoglienza e protezione alle persone nella fase preliminare di accertamento della condizione di vittima di tratta (tre mesi, eventualmente prorogabili di altri tre mesi)
– gli strumenti necessari al raggiungimento della piena autonomia.
Il programma unico ha riunito dal 2014 i due programmi precedentemente previsti (ovvero il programma di assistenza ed integrazione sociale degli stranieri vittime di violenza e sfruttamento di cui all’art. 18, comma 1. del testo unico immigrazione e il programma di assistenza transitoria per le vittime della tratta di cui all’art. 13 della legge contro la tratta L. n. 228/2003). Il programma si realizza mediante progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare misure di assistenza adeguate – inizialmente predisposte in via transitoria e successivamente finalizzate al definitivo inserimento sociale – alle persone che si trovino in condizione di grave sfruttamento per uno dei reati previsti dall’art. 18 D.Lgs. 286/98, tra cui i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù e di tratta di persone.
I soggetti abilitati a realizzare tali programmi possono essere, alternativamente, i servizi sociali degli enti locali ovvero associazioni, enti e/o altri organismi privati. Questi ultimi devono obbligatoriamente essere iscritti nell’apposita sezione (seconda) del Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

A cosa da diritto un permesso di soggiorno “casi speciali” rilasciato ai sensi dell’articolo 18 TUI?
Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 286/98 ha una durata iniziale di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Qualora poi l’interessato, alla scadenza del permesso di soggiorno, abbia in corso un rapporto di lavoro, può rinnovare il titolo stesso per la durata del rapporto lavorativo o, se questo è a tempo indeterminato, per due anni.
Il permesso di soggiorno consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, l’iscrizione presso il Centro per l’Impiego e lo svolgimento di attività lavorativa.
Può essere convertito in un permesso per motivi di studio e di lavoro.

Il permesso di soggiorno per “casi speciali” rilasciato ai sensi dell’articolo 18 può essere revocato?
Si, il permesso viene revocato in caso di:
– interruzione del programma di assistenza e integrazione sociale
– di condotta incompatibile con le finalità del programma
– quando vengono meno le condizioni che hanno giustificato il suo rilascio.

Si può lavorare con un permesso di soggiorno rilasciato per casi speciali/art.18?
Si, tali permessi di soggiorno, consentono lo svolgimento di attività lavorativa e possono essere convertiti, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.

Il titolare di un permesso di soggiorno “casi speciali” ha diritto all’assegno unico?
Si, l’Inps con un messaggio del 25 luglio 2022  ha chiarito, che in presenza degli altri presupposti previsti dalla legge, tali assegni spettano anche ai titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per “casi speciali”.

La vittima di tratta può ottenere il riconoscimento della protezione internazionale?
La vittima di tratta che, nel caso di rientro nel paese d’origine, rischi di subire persecuzioni per uno dei motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1951, ha diritto a ottenere la protezione internazionale. In ogni caso, la valutazione della domanda di protezione internazionale di una vittima di tratta è completamente indipendente dalla volontà della stessa di denunciare i suoi trafficanti.
La legge considera le vittime di tratta che fanno richiesta di protezione internazionale una categoria vulnerabile, riconoscendo loro specifiche garanzie procedurali e particolari benefici in termini di accoglienza.
Per favorire l’emersione e l’identificazione delle vittime di tratta tra coloro che presentano domanda di protezione internazionale ed il loro rapido invio al Sistema Antitratta, l’UNHCR e la Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo hanno elaborato le Linee Guida per L’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral, che stabiliscono delle Procedure Operative Standard che le Commissioni Territoriali devono adottare nell’esame di queste particolari domande. 
La persona che richiede protezione internazionale identificata come vittima di tratta ha diritto ad accedere al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale e ad essere accolta in una struttura protetta gestita da un ente autorizzato allo svolgimento di tale programma.

A chi si può chiedere aiuto se si pensa di essere vittima di tratta o grave sfruttamento?
Uno strumento importante è costituito dal Numero Verde Anti-tratta (800-290-290) il quale fornisce h 24 informazioni dettagliate sui servizi garantiti alle persone vittime di tratta e, su richiesta, indirizza queste ultime verso i servizi socio-assistenziali messi a
disposizione nell’ambito dei programmi di assistenza.
Il servizio è altresì rivolto ai cittadini che vogliano segnalare situazioni di sfruttamento, alle Forze dell’Ordine, rappresentanti di enti pubblici o privati e membri delle associazioni di categoria del mondo del lavoro che sono a conoscenza di casi di sfruttamento e abusi o
che desiderano segnalare o avere informazioni su tali tematiche.
Il servizio è articolato in una postazione centrale che opera in stretto raccordo con i progetti, al fine di individuare strutture di accoglienza disponibili a prendere in carico vittime di tratta che chiedano aiuto e che spesso, per evidenti motivi di sicurezza, hanno necessità
di essere accolte in luoghi distanti rispetto al territorio in cui sono state vittime di sfruttamento.
Per saperne di più 

Fonte https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/2790/Vittime-di-tratta-o-grave-sfruttamento-quando-si-ha-diritto-al-permesso-di-soggiorno